Come si fa la valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio è una fase preliminare, estremamente importante, per la prevenzione degli incendi sul luogo di lavoro.

Regolamentata dal D. Lgs 81/08, rappresenta un assessment per quantificare i rischi effettivi per ciascuna attività e adottare le misure di mitigazione più adeguate.

Il documento di valutazione del rischio incendio è parte integrante del più ampio Documento di Valutazione Rischi o DVR. Come tutto ciò che attiene la sicurezza sul luogo di lavoro, anche queste valutazioni preliminari sono a carico del datore di lavoro, che si avvale del supporto del RSPP (se non è il datore stesso), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico competente, oltre a eventuali consulenti esterni.

La tipologia di attività svolta dall’azienda e il profilo di rischio che emerge da questa analisi permettono di classificare il rischio incendio.

L’obiettivo della valutazione è di implementare strategie razionali di mitigazione dei rischi e prevenzione degli incendi, oltre che di impostare un piano di gestione dell’emergenza.

In questo articolo, affronteremo i punti più importanti per la valutazione dei rischi legati a un incendio.

 

Rischio incendio: cos’è e come si classifica

Il rischio incendio rappresenta la probabilità che su un luogo di lavoro si verifichi un incendio e tiene conto dei potenziali effetti dell’emergenza su beni materiali, persone e ambiente.

Con l’entrata in vigore del DM 03 settembre 2021, che ha abrogato il DM 10 marzo 1998, sono stati ridefiniti i criteri di valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei “cantieri temporanei o mobili” definiti dal Titolo IV del D.L.gs 81/08.

Il nuovo approccio introdotto dal DM 03/09/2021 classifica i luoghi di lavoro in:

  • luoghi di lavoro a basso rischio di incendio;
  • luoghi di lavoro a non basso rischio di incendio.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio di incendio quelli ubicati in attività non soggette a controllo dei Vigili del fuoco e non dotate di specifica regola tecnica verticale, che rispettano tutti i requisiti di seguito indicati:

  1. affollamento complessivo inferiore o uguale a 100 occupanti (gli occupanti sono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  2. superficie complessiva lorda inferiore o uguale a 1000 mq;
  3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. non si detengono o trattano materiali combustibili in qualità significative (carico di incendio specifico inferiore a 900 MJ/mq);
  5. non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  6. non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Qualora non si rientri nei criteri di classificazione sopra indicati, il luogo di lavoro viene valutato a non basso rischio di incendio.

 

Effettuare una valutazione del rischio incendio e implementare misure di mitigazione

Per effettuare una valutazione dei rischi legati al divampare di un incendio, bisogna prendere in considerazione diversi aspetti specifici.

Come indicato dallo stesso DM 3 settembre 2021, la valutazione del rischio incendio deve prendere in esame i seguenti aspetti:

  1. pericoli d’incendio;
  2. contesto e ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  6. misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 

Gli step per la valutazione del rischio

Alla luce degli elementi sopra elencati, gli step da seguire per valutare correttamente il rischio incendio sono i seguenti:

  1. studiare le caratteristiche dell’attività, attraverso un’analisi del contesto;
  2. identificare le fonti di rischio e gli scenari che potrebbero verificarsi;
  3. Definire le misure da adottare e implementare per la mitigazione del rischio individuato.

Le strategie di prevenzione e di mitigazione del rischio, oltre che quelle di emergenza, devono essere sempre commisurate a quanto emerge dalla valutazione del rischio.

Dalla valutazione del rischio di incendio, scaturiscono anche le misure gestionali da attuare nel corso dell’esercizio dell’attività che si concretizzano attraverso:

  • le attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e, nello specifico, di quelli incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
  • l’elaborazione del piano di emergenza, qualora richiesto;
  • l’adozione di misure organizzative da attuare anche per quei luoghi di lavoro per cui non sussiste l’obbligo di redazione del piano di emergenza;
  • il mantenimento in efficienza delle attrezzature e dei sistemi antincendio attraverso l’esecuzione della regolazione manutenzione prevista, compiuta da personale qualificato.

Grazie alla valutazione dei rischi le aziende possono implementare dei piani di emergenza antincendio che rispondano alle esigenze reali.

Per approfondire leggi anche: Come pianificare e gestire l’emergenza incendio in azienda

 

La formazione degli addetti antincendio

Tutti i datori di lavoro in aziende con 1 o più dipendenti sono tenuti a nominare almeno un addetto antincendio tra i lavoratori

Queste figure hanno un ruolo di responsabilità nella prevenzione degli incendi ma anche nella fase di emergenza, come primissimo intervento.

La formazione degli addetti antincendio è obbligatoria ed è commisurata alla categoria di rischio a cui appartiene l’attività. Si individuano perciò tre diverse tipologie di corso antincendio, con i relativi corsi di aggiornamento.

Ne abbiamo già parlato nell’articolo Corsi antincendio: come mettersi a norma sul lavoro.

Accademia Bosica eroga corsi di formazione per addetti antincendio per tutti i livelli, sia per la parte teorica che per quella pratica.

I corsi sono tenuti da docenti qualificati ed esperti, come previsto dal DM 02/09/2021. Si svolgono all’interno di aule moderne, progettate per ospitare anche le esercitazioni pratiche e i test finali.

Alla fine dei corsi è rilasciato l’attestato antincendio che certifica che il lavoratore ha seguito il corso e superato l’esame finale. L’attestato ha valore legale e deve essere esibito in caso di controlli in azienda.

Tutti i corsisti e le aziende che ottengono l’attestato con Accademia Bosica, comunque, hanno accesso ad un’area riservata sul sito, con una repository di tutta la documentazione e di tutti gli attestati rilasciati.

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